L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE  ENERGETICA E’ OBBLIGATORIA

 Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore l’APE, il documento che sostituisce l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica).

Circolare APE Ministero 

 

 

La pagella energetica è adesso obbligatoria per la vendita di un edificio. Quindi, come comportarsi?

E’ entrato in vigore l’obbligo di esporre, nell’annuncio di compravendita, l’attestazione di prestazione energetica dell’edificio. Questa comporta sia l’inserimento della sigla riferente della classe energetica, che l’indice di prestazione energetica. La classe energetica viene indicata da A+ , la massima, fino a G, la minima,  l’indice di prestazione energetica è un numero che indica le prestazioni energetiche dell’immobile, espresso in KW ora su Mq  nell’arco temporale di un anno.  Queste certificazioni devono essere rilasciate da apposito tecnico ( Energy Manager) e solitamente richiede un sopralluogo nell’edificio o nell’unità immobiliare (fabbricato) ed un  tempo tecnico  per essere pronte.

Queste norme sono regolate da una legge nazionale. L‘APE (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile e la foto.  Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (IPE) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell’attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori o locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.

Sono state istituite delle sanzioni nei confronti di chi non rispetta la legge e non indica l’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) nell’annuncio di compravendita o di locazione

Ma in cosa consiste e per quali immobili deve essere redatta? Tutti gli edifici. Il responsabile è colui che pubblica l’annuncio, quindi potrebbe essere l’agente immobiliare, piuttosto che una persona di fiducia del proprietario o il proprietario stesso. Capite bene quanto sia complicata la situazione e assolutamente poco chiara.

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. I risultati della certificazione, quindi sia la classe energetica che l’indice di prestazione, devono essere presenti sia sui cartelloni pubblicitari appesi fuori dalle abitazioni, che su gli annunci cartacei o web.

 

SANZIONI

Se non si ottempera all’obbligo di dotare l’immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l’addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile e’ il costruttore o il proprietario dell’immobile, e la sanzione viene comminata dall’ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione).

Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3000 a 18.000 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300 a 1.800 euro.

Se nell’annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell’immobile la sanzione, a carico del responsabile dell’annuncio, varia da 500 a 3000 euro.

Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformità’ rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

 

FONTI    NORMATIVE

– D.lgs. 192/2005 artt.1/2/3/4/5/6/15 modificati da
– Dl 63/2013 diventato legge 90/2013, artt.1/13bis

– Dpr 59/2009 regolamento attuativo del D.lgs.192/2005
(in vigore fino all’emanazione delle norme tecniche relative alla nuova certificazione APE)
– DM 26/9/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
(in vigore ed oggetto di futuro aggiornamento da parte delle norme tecniche relative alla nuova certificazione APE).

 

IMPORTANTE

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 € e non superiore a 4.200 €. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.